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WHISTLEBLOWING FAQ

Chi è un whistleblower e cosa è il whistleblowing?

Il whistleblower è colui che, testimone di un illecito o di un’irregolarità nell’ambito lavorativo, decide di segnalarlo. Il riferimento è alle “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e funzionale” nonché a dipendenti, collaboratori esterni facenti parte dell’organizzazione e terze parti che intrattengono rapporti con le Società SACBO SpA e BGY International Services Srl;

Il whistleblowing (o segnalazione) è la comunicazione scritta o orale del segnalante avente ad oggetto informazioni circostanziate di possibili condotte illecite o irregolari, presunti reati, siano essi consumati o tentati, rilevanti anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di possibili violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione delle Società, e di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Come sono regolamentate in Italia le segnalazioni?

Il Whistleblowing è regolamentato dalla legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, che con l’art. 2 ha inserito all’interno dell’art. 6 del Decreto Legislativo 231/01 i commi 2 - bis, 2 - ter e 2 - quater, relativi all’istituzione di canali attraverso cui i dipendenti possono segnalare, senza timore di atti di ritorsione o di discriminazione, gli eventuali illeciti e violazioni commessi in azienda, di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023 n° 24 ha recepito la direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse della Società, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo. Lo scopo della nuova normativa è stabilire norme minime comuni per incentivare le segnalazioni di illeciti garantendo un elevato livello di protezione dei segnalanti attraverso l’istituzione di canali di segnalazione sicuri interni, esterni e di divulgazione pubblica che garantiscano la riservatezza del segnalante e il trattamento dei suoi dati personali, l’attuazione di procedure idonee a garantire una tempestiva ed efficiente gestione delle segnalazioni, l’applicazione di regole volte a impedire o invalidare gli effetti di condotte ritorsive del datore di lavoro nei confronti del segnalante, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie e amministrative per la violazione delle disposizioni previste dalla nuova normativa.

Chi può fare una segnalazione?

  • Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle Società;
  • Dipendenti e collaboratori esterni facenti parte dell’organizzazione delle Società SACBO SpA e BGY International Services Srl;
  • • Persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle Società;
  • Le terze parti interessate che intrattengono rapporti commerciali con le Società SACBO SpA e BGY International Services Srl.

 

Quali atti o fatti possono essere oggetto di una segnalazione?

E’ anzitutto necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alle Società di effettuare le necessarie indagini e i dovuti accertamenti. Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano ragionevoli e fondate evidenze relative a condotte illecite o irregolari, a presunti reati siano essi consumati o tentati.

Tali segnalazioni, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

  • • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • • Violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
  • Mancato rispetto dei valori aziendali e delle norme di comportamento descritte nel Codice Etico comportamentale di Gruppo;
  • • Violazioni dei codici disciplinari di SACBO SpA e BGY International Services Srl;
  • Violazioni, richieste o induzioni alla violazione di norme di legge, regolamenti e procedure aziendali, con riferimento alle attività e agli interessi delle Società;
  • Episodi di corruzione passiva (a danno delle Società e nell’interesse del singolo o della terza parte) e/o episodi di corruzione attiva (a vantaggio delle Società) ed istigazione alla corruzione;
  • Violazioni dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di SACBO SpA e BGY International Services Srl, anche a seguito di comportamenti a rischio reato/illecito previsti dagli stessi Modelli Organizzativi;
  • • Rilievi, irregolarità e comportamenti censurabili.
  • • Violazioni obblighi di riservatezza.

 

Potranno essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l’identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Cosa non è possibile segnalare?

Il whistleblowing non riguarda segnalazioni che attengano ad un interesse di carattere personale del segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o con le figure gerarchicamente sovraordinate, oppure segnalazioni o reclami sui servizi offerti in aerostazione (https://www.milanbergamoairport.it/it/reclami/)

Chi è preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni?

La segnalazione è trasmessa al Comitato Etico Anticorruzione costituito dal Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione SACBO SpA scelto anche tra consulenti esterni, dal Direttore Risorse Umane, dal Responsabile Affari Legali e Societari, e dal Responsabile Internal Auditing di SACBO SpA che hanno accesso alla segnalazione e decidono collegialmente.

Come viene gestita l’identità del mittente della segnalazione?

Le segnalazioni e l’identità di chi effettua una segnalazione (whistleblower) sono altamente riservate. Il software, con modalità strettamente aderenti alla norma, separa la segnalazione dall’identità del segnalante. L’accesso all’identità del segnalante è pertanto concessa esclusivamente ai Componenti del Comitato Etico Anticorruzione tramite stretta procedura di sicurezza, che registra l’accesso all’identità, con richiesta della motivazione.

Il software registra tutte le attività e gli accessi, incluso l’accesso motivato all’identità del segnalante da parte dei Componenti del Comitato Etico Anticorruzione.

Il software genera inoltre l’impronta del messaggio che viene inviata via mail al segnalante, al fine di garantire che le segnalazioni inoltrate siano inalterate e non modificabili.

Dal punto di vista informatico è quindi garantita l’assoluta inviolabilità dei sistemi e la massima riservatezza.

Quale tutela è garantita ai soggetti coinvolti (segnalante – segnalato)?

Tutela del segnalante

Il whistleblower che segnala condotte illecite è tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati alla segnalazione. Qualora il whistleblower sia un dipendente è esente da conseguenze pregiudizievoli aventi effetti sulle condizioni di lavoro, ovvero in ambito disciplinare.

La predetta tutela, tuttavia, non opera nei casi in cui:

1) la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo e/o colpa grave;

2) quando è accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione e calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave.

 

SACBO SpA e BGY International Services Srl si riservano il diritto di adottare le opportune azioni – disciplinari nel caso di dipendenti - contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità al presente documento, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile, connesse alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Tutela del segnalato

Durante l’attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, le persone oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o avvisati di questa attività; ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto della stessa. L’avvio del procedimento potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Quali sono le responsabilità dei soggetti coinvolti (segnalante – segnalato)?

Responsabilità del segnalante

Il presente documento, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile, lascia impregiudicata la responsabilità penale, civile e disciplinare del whistleblower.

SACBO SpA e BGY International Services Srl potranno intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

Responsabilità del segnalato

Il segnalato, durante lo svolgimento dell’istruttoria, deve evitare di porre in essere comportamenti che possano esserle di ostacolo. In caso contrario SACBO SpA e BGY International Services Srl si riservano la facoltà di avviare un iter disciplinare.